Detrazione Irpef al 50% e Conto Termico sono strumenti diversi (non cumulabili) che permettono di ottenere un risparmio economico sull’acquisto di un prodotto a legna, a pellet, a gas o elettrico.
Vediamo, di seguito, i punti principali.
Detrazione Irpef al 50% e Conto Termico sono strumenti diversi (non cumulabili) che permettono di ottenere un risparmio economico sull’acquisto di un prodotto a legna, a pellet, a gas o elettrico.
Vediamo, di seguito, i punti principali.
Consiste in una detrazione dall’Irpef del 50% per le spese sostenute, tra le altre, anche per l’acquisto di una stufa o di un camino a legna, pellet o a gas.
Tali spese devono rientrare in un più ampio progetto di ristrutturazione edilizia, ed è previsto un limite massimo di 96.000 euro. La detrazione viene ripartita in 10 anni (con quote annuali di pari importo), e possono richiederla coloro che effettuano le spese di cui sopra fino al 31 dicembre 2024.
Quindi, se hai in programma interventi di ristrutturazione edilizia, puoi beneficiare della detrazione del 50% per stufe e camini a legna, pellet e a gas nei seguenti casi:
Anche stufe o camini elettrici decorativi, con sistema di riscaldamento integrato, possono beneficiare della detrazione fiscale al 50% fino al 31 dicembre 2024. L’agevolazione è consentita solo se eseguita in concomitanza ad un intervento di ristrutturazione edilizia, dopo l’avvio dei lavori, per:
La possibilità di detrarre il 50% della spesa per la stufa o il camino elettrico è indipendente dall’importo per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. È invece previsto un importo massimo di spesa ammissibile ai fini del calcolo della detrazione fino a 8.000 euro per l’anno 2023.
Tra gli incentivi previsti dall’Ecobonus, è possibile beneficiare dell’agevolazione al 50% anche sull’acquisto e la posa in opera di prodotti e impianti a biomassa (fino a un massimo di 30.000 euro) con un rendimento non inferiore all’85%.
L’agevolazione è prevista sia per sostituzioni (integrali o parziali) di impianti preesistenti o di vecchi generatori termici, sia per nuove installazioni in edifici esistenti. Il prodotto deve rientrare in un progetto volto a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, e deve essere certificato da un tecnico abilitato.
La detrazione è ammessa nei seguenti casi:
Il Conto Termico incentiva la sostituzione di apparecchi a biomassa inquinanti e obsoleti con nuovi prodotti a legna/pellet più performanti.
In questo caso non sono previste detrazioni fiscali, ma un contributo diretto che può arrivare a coprire fino al 65% delle spese sostenute per:
Il nuovo apparecchio deve possedere il certificato di “classificazione ambientale” 4 stelle e avere un rendimento non inferiore all’85%, con l’apposito certificato “Conto Termico” fornito dal produttore.
Con legge 23/12/1999 n. 488 all’art. 7 comma 1 lett. B) è stata introdotta l’aliquota agevolata del 10% sulle prestazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al’art. 31 1° comma lett a), b) (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi individuati dal D.M. 29/12/1999 (fra cui le caldaie). Tale previsione è diventata a tempo illimitato con Legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 11.
Risulta pertanto che sulle cessioni con posa in opera di caminetti e/o stufe si applica l’aliquota iva del 10% sul valore della prestazione, degli accessori e sul valore del bene pari al valore della prestazione e degli accessori stessi.
Sintesi aliquote iva applicabili alle cessioni di caminetti e stufe |
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Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. | Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a), b) art. 31, legge 457/78 | Restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78 | Costruzione di una abitazione non di lusso |
Cessioni di beni “finiti” con posa in opera | 10% (con la limitazione di alcuni beni significativi) | 10% | 4% |
Cessioni di beni “finiti” senza posa in opera | 22% | 10% | 4% |